Art. 17.
(Elezione del consiglio provinciale).

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

      «2-bis. In ogni gruppo, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura

 

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superiore ai due terzi del totale dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».